Art. 52
[1](art. 24 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Al punteggio conseguito per i titoli indicati nell'articolo procedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio. La graduatoria di merito viene formata in base alla votazione complessiva di cui al precedente comma. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva