Art. 58
[1](art. 30 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo E ed i primi ufficiali che alla data dello scrutinio abbiano compiuto in tali qualifiche tre anni di servizio effettivo. Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferite, nel limite del novanta per cento dei posti disponibili, ai direttori di ufficio locale di gruppo E e, nel limite dei restanti posti disponibili, ai primi ufficiali. Le dette promozioni sono conferite con decreto ministeriale, sentita la commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianita'. Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva