Art. 18

[1]Art. 33 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Il versamento del contributo volontario previsto dall'articolo 14 del presente testo unico sara' effettuato direttamente dall'interessato nell'Ufficio del registro, con avviso alla cancelleria.

[3]L'Ufficio del registro versera' subito la somma riscossa, mediante vaglia di servizio, alla competente Sezione di Regia tesoreria, la quale inviera' all'interessato apposita quietanza a mezzo dell'ufficio di cancelleria.

[4]Gli interessi sui contributi volontari decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento.

[5]Alla fine dell'anno gli ufficiali giudiziari che abbiano versato contributi volontari daranno comunicazione diretta del relativo importo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art18 · fonte su Normattiva