Art. 33
[1]Art. 20, R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
[2]La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
[3]Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore eta', salvo i casi previsti dal precedente art. 28, le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti