Art. 48
[1]Art. 13 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.
[2]Quando l'assegno di quiescenza implichi onere a carico anche di enti diversi dallo Stato o dagli Istituti di previdenza, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o il Ministero competente, rispettivamente a seconda delle ipotesi disciplinate dai precedenti articoli 46 e 47, cura anche la notifica agli enti interessati del provvedimento con cui si assegna la quota a loro carico, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura competente per ragione di territorio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti