Art. 64

[1]Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

[2]Nei casi previsti nella prima parte del precedente art. 22, qualora vi sia stata iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di cui all'articolo stesso, e' ammesso altresi' il cumulo, con le norme in vigore presso ogni singolo Istituto, dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, anche quando non vi sia stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che, per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza, i servizi stessi siano cumulabili.

[3]L'indennita' o la pensione complessiva nei casi di cui al comma precedente e' determinata in base alle norme dell'articolo 14 del presente testo unico e viene pagata dall'istituto che provvede al conferimento, il quale si rivarra', sugli enti provvisti di regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, delle quote da essi dovute.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art64 · fonte su Normattiva