Art. 22

[1]Articoli 47 e 49 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 12 R. decreto 28 giugno 1933, n. 704.

[2]Sono cumulabili agli effetti dell'assegno di quiescenza, il cui onere in tal caso si ripartisce, i servizi prestati in diversi periodi di tempo con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato; e, nei casi ammessi dalle disposizioni regolatrici dei predetti Istituti, i servizi prestati alla dipendenza dello Stato e i servizi prestati con iscrizione a Casse, fondi, regolamenti speciali di quiescenza di altri enti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art22 · fonte su Normattiva