Art. 68
[1]Articoli 37 e 42 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 87 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]A partire dal 1° gennaio 1924 le pensioni normali ed i capitali riservati, liquidati dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data sopradetta e in corso di godimento, vengono raddoppiati.
[3]Ove le pensioni normali raddoppiate ai termini del precedente comma non raggiungano insieme con gli interessi sui capitali riservati l'ammontare di L. 2000, esse sono elevate a detta somma comprensiva degli interessi anzidetti.
[4]Le pensioni privilegiate liquidate a favore degli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo e in corso di godimento sono aumentate di L. 2500 annue. I relativi capitali riservati restano invariati.
[5]Gli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo hanno facolta' di chiedere che il capitile riservato, gia' liquidato a loro favore, sia convertito in assegno vitalizio in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato E del presente testo unico.
[6]I capitali riservati esistenti alla morte degli ufficiali giudiziari predetti vengono pagati ai rispettivi eredi con le norme di successione stabilite dal Codice civile.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti