Art. 1

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[1]Testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito.

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[4]I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa. La progressione dei gradi di sottufficiali e' la seguente: 1° Sergente; 2° Sergente maggiore; 3° Maresciallo ordinario; capo-maniscalco di terza classe; 4° Maresciallo capo; capo-maniscalco di seconda classe; 5° Maresciallo maggiore; capo-maniscalco di prima classe;

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art1 · fonte su Normattiva