Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 15 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' Stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).
[2]In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva