Art. 13

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[1](Art. 15 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' Stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

[2]In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art13 · fonte su Normattiva