Art. 17
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[1](Art. 46 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR, e delle Regie truppe coloniali, sono stabiliti come appresso: Sergenti e sergenti maggiori.. 7600 Marescialli ordinari.... \ Marescialli capi...... > 2728 Marescialli maggiori 2728.. / Il numero dei sergenti e dei sergenti maggiori deve intendersi come forza media presente durante ogni esercizio finanziario. Con decreto Reale, promosso dal Ministro della guerra, la forza organica del sottufficiali sara' ripartita fra le varie armi e servizi del Regio esercito.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 6 ottobre 1938 · versione 0 su Normattiva