Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 47 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925. n. 473).
[2]E' istituita per i sottufficiali la posizione di servizio sedentario, la quale comprende:
- a)tutte le cariche e destinazioni speciali, presso o fuori dei corpi, che saranno determinate dal regolamento;
- b)tutti gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni ed i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934 · versione 0 su Normattiva