Art. 18

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[1](Art. 47 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925. n. 473).

[2]E' istituita per i sottufficiali la posizione di servizio sedentario, la quale comprende:

  • a)tutte le cariche e destinazioni speciali, presso o fuori dei corpi, che saranno determinate dal regolamento;
  • b)tutti gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni ed i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art18 · fonte su Normattiva