Art. 19
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[1](Art. 48 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito, nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Il Ministro della guerra ha facolta' di trasferire nella posizione di servizio sedentario, nei limiti dei posti disponibili, sottufficiali che abbiano compiuto venti anni di servizio, che siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevole; E' altresi' in facolta' del Ministro stesso di collocare in via eccezionale i sottufficiali nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, anche prima del ventesimo anno di servizio, purche' abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio, quando non siano piu' giudicati idonei a prestar servizio presso le truppe o quando speciali esigenze di servizio lo richiedano. Possono infine, essere trasferiti, dietro loro domanda, nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno da dieci anni di servizio, purche' siano riconosciuti idonei a coprire gli unici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli. I requisiti, le condizioni e le modalita' per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934 · versione 0 su Normattiva