Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1938 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale fu successivamente modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

[2]I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano compiuto con successo il relativo corso, e fra i caporali e caporali maggiori alle armi che abbiano superato apposito esame teorico-pratico. ((Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni all'atto dell'inizio del corso. I caporali e i caporali maggiori alle armi assumono la stessa ferma all'atto della promozione a sergente. Ad ambedue le categorie viene calcolato nella ferma di due anni il servizio eventualmente prestato in precedenza, con l'obbligo pero' per tutti di prestare almeno un anno di servizio col grado di sergente)). L'anzianita' minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non puo' essere inferiore a dieci mesi. Peraltro, i militari che hanno seguito corsi allievi ufficiali di complemento, ove dovessero eventualmente essere promossi sergenti, potranno conseguire tale grado anche prima del termine indicato.

Testo vigente dal 6 ottobre 1938 al 9 ottobre 2010 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art2 · fonte su Normattiva