Art. 20
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[1](Art. 49 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]I sottufficiali che, al compimento del ventesimo anno di servizio, non siano stati giudicati meritevoli di trasferimento nella posizione di servizio sedentario, sono collocati a riposo.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934 · versione 0 su Normattiva