Art. 21

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[1](Art. 50 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[2]I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado. Il numero dei sottufficiali in tale posizione al 1° luglio 1927 e' fissato in 3220, in piu' di quello stabilito dall'art. 17. Tale numero sara' aumentato: 1° in relazione ai posti che risulteranno vacanti alla data predetta ed agli altri che si renderanno vacanti dopo la data stessa negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine nei magazzini militari, riservati in base alle disposizioni vigenti anteriormente al presente decreto ai sottufficiali del Regio esercito; 2° in relazione alle vacanze che si siano verificate, sino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facolta' consentita al Ministro della guerra col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606. Dopo il 30 giugno 1932 i posti cosi' aumentati saranno portati in deduzione nella misura di cinquanta per ogni esercizio finanziario; 3° in relazione ai posti che i marescialli saranno chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facolta' consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art21 · fonte su Normattiva