Art. 27
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[1](Art. 57 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Nei decreti ministeriali di collocamento in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonche', nel caso di aspettativa per infermita', l'assegno e l'indennita' militare spettanti al maresciallo.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva