Art. 28
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[1](Art. 58 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Il maresciallo in aspettativa e' soggetto alle norme disciplinari stabilite per i sottufficiali in attivita' di servizio in quanto siano applicabili. Egli deve comunicare alla competente autorita' militare la propria residenza e gli eventuali cambiamenti.
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