Art. 28

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[1](Art. 58 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[2]Il maresciallo in aspettativa e' soggetto alle norme disciplinari stabilite per i sottufficiali in attivita' di servizio in quanto siano applicabili. Egli deve comunicare alla competente autorita' militare la propria residenza e gli eventuali cambiamenti.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art28 · fonte su Normattiva