Art. 29
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[1](Art. 60 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]I marescialli, che abbiano compiuto quindici anni di servizio, potranno, dopo aver frequentato con buon esito un corso tecnico-amministrativo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad occupare gli impieghi attribuiti agli ufficiali subalterni del corpo di amministrazione, che saranno stabiliti dal Ministro della guerra. I marescialli, durante il periodo in cui occupano tali impieghi, sono considerati in soprannumero ai relativi organici, conservando il proprio grado.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva