Art. 3

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[1](Art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 10, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

[2]Ultimata la ferma di due anni di cui all'articolo precedente, i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno. Compiuta questa prima rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limite di posti e assumono una seconda rafferma di due anni. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati. Compiuta questa seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa nei modi stabiliti dal regolamento. I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purche' non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento. I sergenti e i sergenti maggiori riammessi in servizio assumono rispettivamente la rafferma di un anno o quella di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, sempre quando non l'abbiano assunta nell'uno o nell'altro grado prima di essere congedati. I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento sono promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e possono conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 ottobre 1940, n. 1549

11

La L. 14 ottobre 1940, n. 1549 ha disposto (con l'art 6, comma 1) che "In deroga all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sergenti musicanti effettivi, suonatori di uno strumento di seconde parti, al compimento della ferma di due anni, dei quali uno col grado di sergente, possono essere ammessi - se ritenuti meritevoli - alla rafferma di un anno, al termine della quale, qualora chiedano di continuare il servizio, se giudicati idonei, possono essere ammessi alla carriera continuativa con lo stesso grado. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati".

Testo vigente dal 20 novembre 1940 al 9 ottobre 2010 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art3 · fonte su Normattiva