Art. 32
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[1](Art. 16 della legge 16 ottobre 1919, n, 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio a mente del precedente art. 31 senza diritto a impiego civile od a pensione avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliere o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premi. Per i mesi in piu' degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva