Art. 33
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[1](Art. 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).
[2]I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio dopo venti anni di servizio effettivo. Compiuti i trentacinque anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo salvo il disposto del successivo art. 31.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva