Art. 35
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[1](Art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
[2]E' consentita la riassunzione in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie di sottoufficiali in congedo illimitato che ne facciano domanda.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva