Art. 35

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[1](Art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

[2]E' consentita la riassunzione in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie di sottoufficiali in congedo illimitato che ne facciano domanda.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art35 · fonte su Normattiva