Art. 37

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[1](Art. 25 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[2]Il presente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali non e' applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, salvo il disposto dei precedenti articoli 14 e 22 per quanto si riferisce alla concessione dell'impiego civile ed al collocamento in aspettativa. Disposizioni transitorie e Ruoli.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art37 · fonte su Normattiva