Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 25 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Il presente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali non e' applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, salvo il disposto dei precedenti articoli 14 e 22 per quanto si riferisce alla concessione dell'impiego civile ed al collocamento in aspettativa. Disposizioni transitorie e Ruoli.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva