Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1923 n. 473).

[2]Il grado di maresciallo ordinario e' conferito per coprire i posti vacanti nelle rispettive armi e specialita' ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento che contino almeno tre anni di grado di sergente maggiore. Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario possono aver luogo a scelta fra i sergenti maggiori vincitori di apposito concorso, che contino almeno due anni di grado. Gli altri due terzi dei posti vacanti sono riservati all'avanzamento ad anzianita'. I sergenti maggiori addetti alle cariche speciali di carattere professionale designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo ordinario nella propria carica quando venga promosso per anzianita' a tale grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o della specialita' dell'arma cui appartengono.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art4 · fonte su Normattiva