Art. 41

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[1](Art. 68 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925. n. 473).

[2]Gli impieghi di cui all'art. 16, lettera b), sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 6 ottobre 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art41 · fonte su Normattiva