Art. 41
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[1](Art. 68 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925. n. 473).
[2]Gli impieghi di cui all'art. 16, lettera b), sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 6 ottobre 1938 · versione 0 su Normattiva