Art. 5

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[1](Art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. - Art. 61 aggiunto dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

[2]Il grado di capo maniscalco di 3ª classe e' conferito per ricoprire i posti vacanti in organico ai sergenti maggiori maniscalchi idonei all'avanzamento che contino almeno tre anni di grado. Il grado di capo maniscalco 3ª classe e' conferito anche, indipendentemente da vacanze di organico, al compimento del 25° anno di servizio ai sergenti maggiori maniscalchi idonei all'avanzamento, i quali non abbiano potuto ottenere la promozione prima di detto termine.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art5 · fonte su Normattiva