Art. 6

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[1](Art. 5 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[2]I marescialli ordinari ed i marescialli capi idonei all'avanzamento, sono promossi rispettivamente marescialli capi e marescialli maggiori ad anzianita' al compimento del quarto anno di grado. Essi potranno essere promossi al grado superiore a scelta anche dopo tre anni soli di permanenza nel rispettivo grado, quando posseggano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualita' militari. Tali promozioni non dovranno pero' superare il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di 1 a scelta e 4 ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art6 · fonte su Normattiva