Art. 8
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[1](Art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Le promozioni a sergente e sergente maggiore sono fatte dal comandante del corpo. Le promozioni ai vari gradi di maresciallo ed alle varie classi dei capi maniscalchi hanno luogo con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva