Art. 8

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[1](Art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[2]Le promozioni a sergente e sergente maggiore sono fatte dal comandante del corpo. Le promozioni ai vari gradi di maresciallo ed alle varie classi dei capi maniscalchi hanno luogo con decreto ministeriale.

Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art8 · fonte su Normattiva