Art. 9
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[1](Art. 44 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]I sergenti, i sergenti maggiori e i marescialli ordinari sono' adibiti al servizio presso le truppe, secondo le norme che verranno fissate dal regolamento. I soli marescialli capi e i marescialli maggiori possono essere impiegati anche negli uffici e nelle cariche speciali presso i corpi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. Tuttavia alle cariche di carattere professionale, che saranno specificate dal regolamento, possono essere assegnati anche sottufficiali dei gradi inferiori. Il tempo eventualmente trascorso dai sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari negli uffici o nelle cariche speciali presso i corpi non viene calcolato come utile pel compimento dei periodi di anzianita' di servizio o di grado richiesti per la promozione al grado superiore, salvo l'eccezione di cui al capoverso precedente per i sottufficiali che coprono cariche di carattere professionale.
Testo vigente dal 3 dicembre 1932 al 1 agosto 1934 · versione 0 su Normattiva