Art. 10
[1]Versamento e ripartizione del provento del tributo
[3]Il provento delle tasse di circolazione e' versato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. Con decreto del Ministro per il Tesoro viene quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le Finanze tale fondo e' ripartito a favore delle Province, per meta' in proporzione della superficie e per meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia. I Comuni non possono imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati dal presente Testo Unico. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1969, n. 964
6con decorrenza dal 1 gennaio 1971
La L. 22 dicembre 1969, n. 964 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione".
Testo vigente dal 14 gennaio 1970, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva