Art. 22
[1]Autoveicoli destinati a speciali trasporti
[2]Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, art. 4.
[3]Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50%.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva