Art. 32
[1]Autoveicoli adibiti ad uso speciale
[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3 (3° comma).
[3]L'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose, di cui alla lettera A) della annessa tariffa I, puo' essere aggiornato con decreto del Ministro per le Finanze, di intesa con quello per i Trasporti.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva