Art. 3
[1]Determinazione della potenza ai fini fiscali
[2]Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 7.
[3]La potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, viene determinata, tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente risultante, adottando le seguenti formule:
- 1)Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a quattro tempi
[4]CV = 0,08782 n V°0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in cm3. 10 Nei motori a ciclo Otto la formula si intendera' che sia applicabile anche quando venga impiegato - invece della benzina - il petrolio, l'alcool ed altri combustibili.
- 2)Per i motori a ciclo Otto e per i motori a cielo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4.
- 3)Per i motori a vapore a doppio effetto:
- a)se a semplice espansione:
[5]CV = 2 n P D² C N in cui: n = numero dei cilindri; P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg. per cm². Per le caldaie Serpollet si assumera' P=50; D = diametro dello stantuffo in metri; C = corsa dello stantuffo in metri; N = numero dei giri dei motore per minuto primo alla velocita' di regime. Come semplice indicazione puo' ritenersi che vari da 250 a 300. Per i motori a semplice effetto, la potenza e' meta' di quella risultante dalla formula;
- b)se a duplice espansione:
[6]CV = 2n1 (P - p) D² C N + 2n2, p d3 C N in cui: n1= numero dei cilindri ad alta pressione; p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in kg. per cm²; D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri; n = numero dei cilindri a bussa pressione; d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri; P C N - come alla lettera a). Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli in cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applichera' la formula a) per ciascuno dei cilindri e la potenza dei motore sara' la somma delle potenze dei singoli cilindri.
- 4)Per i motori elettrici con eccitazione in serie:
[7]CV = 1,1 / 1000 X V A (per ciascun motore)
[8]in cui:
[9]V = tensione massima iniziale di scarica in volt che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante raggruppamento degli accumulatori; A = intensita' di corrente, in ampere, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocita' di regime. Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potra' usare la formula:
[10]CV = 3,5 / 1000 X n S in cui: numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse; S = area in dm² della faccia di una piastra.
- 5)Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, per i motori a vapore di costruzione o tipo eccezionali si provvedera' mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei Trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile (e dei trasporti in concessione) e a spese degli interessati. Per potenza sara' ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, ha disposto (con l'art. 9-ter comma 1) che "Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituita dalla seguente: CV = 0,14186 X (n X V) elevato alla 0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm3". Ha inoltre disposto (con l'art. 9-ter, comma 2) che "Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente".
Testo vigente dal 8 dicembre 1976, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva