Art. 39
[1]Controversie relative all'applicazione del tributo
[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 24.
[3]((I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della tassa di di circolazione sono decisi dall'intendente di finanza. Contro tali decisioni se l'ammontare controverso della tassa superi le L. 50.000, e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione)). Le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorita' giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.
Testo vigente dal 31 marzo 1955, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva