Art. 2
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Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalita' di vidimazione, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovra' essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella allegato A, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale. A tali effetti la frazione di mese e' computata per un mese intero. I dodicesimi di tassa, come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro, per quelle voci per le quali la tabella allegato A stabilisce che il tributo deve essere pagato in modo ordinario; con marche per le voci per le quali la richiamata tabella allegato A stabilisce tale modo di pagamento. Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse e dovute, ai sensi dei precedenti commi si incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa, allegato al presente decreto, salvo che nella tabella, allegato A non sia stabilita una diversa sanzione.
Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 10 luglio 1961 · versione 0 su Normattiva