Art. 10 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

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[1]Sanzioni

[2]Articoli 8, 9 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208. Art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112. Art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

[3]Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle e' soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima, e in ogni caso non inferiore a lire 250, salvo che dalla legge non sia stabilita una particolare sanzione. E' soggetto alla pena pecuniaria da L. 250 a L. 5000, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni ed emette provvedimenti ed atti ovvero riceve dichiarazioni di cui all'art. 1 del presente testo unico, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente ente all'emanazione dell'atto. Agli effetti della legge penale le marche ed i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle merce ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo. Ferme restando le norme di cui agli artt. 136, 137, 138 della tabella allegato A, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, si incorre, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, in una sopratassa del 10% della tassa dovuta, purche' la tassa medesima sia cui risposta non oltre 30 giorni dalla scadenza.

Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-01;121~testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art10 · fonte su Normattiva