Art. 12 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)
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[1]Compartecipazione degli scopritori al provento delle multe
[2]Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
[3]Ai funzionari ed agli agenti accertatori dei delitti in materia di concessioni governative compete sul prodotto netto delle multe riscosse la compartecipazione nella misura stabilita dal regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto la osservanza delle modalita' previste dal decreto stesso e dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, e salve le deduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038. Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento.
Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva