Art. 13 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)
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[1]Compartecipazione degli scopritori al provento delle pene pecuniarie
[2]Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168. Art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112. Art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.
[3]Sul provento delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva