Art. 14 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

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[1]Ricorsi amministrativi

[2]Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 143 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. Art. 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

[3]Salvo quanto e' disposto nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e nelle relative norme di attuazione, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative, sono decisi dalle intendenze di finanza. Contro tali decisioni e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, quando l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le L. 50.000. Contro le decisioni definitive adottate dell'intendente e contro quelle adottate in sede di ricorso gerarchico dal Ministro, puo' essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

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