Art. 15 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)
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[1]Azione giudiziaria
[2]Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 146 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. Art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
[3]E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorita' giudiziaria le controversie riguardanti le tasse sulle concessioni governative e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo. Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.
Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva