Art. 16 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

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[1]Prescrizione

[2]Art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1938 n. 1418. Art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

[3]Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle A e B. Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione finanziaria, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

[4]Visto, il Ministro per le finanze TRABUCCHI

Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-01;121~testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art16 · fonte su Normattiva