Art. 2 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)
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[2]Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo sull'efficacia dell'atto Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non e' eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.
Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva