Art. 2 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

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[1]Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

[2]Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo sull'efficacia dell'atto Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non e' eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-01;121~testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art2 · fonte su Normattiva