Art. 3 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)
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[1]Accertamento, liquidazione e riscossione del tributo
[2]Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 5, all'. F, del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749. Regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849. Art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112. Art. 5 della legge 10 dicembre 1954, n. 116.
[3]Per l'accertamento e per la liquidazione delle tasse, di cui all'art. 1, si osservano le norme stabilite nelle tabelle. La riscossione e' fatta sia in modo ordinario dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l'autorizzazione, il provvedimento o l'atto amministrativo o e' ricevuta la dichiarazione, sia mediante speciali marche poste in vendita, dall'Amministrazione finanziaria, le quali debbono presentarsi dal contribuente all'autorita' o all'ufficio che rilascia la concessione, l'autorizzazione, l'atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione, e venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo. Il pagamento in modo ordinario puo' anche essere effettuato dal contribuente a mezzo postagiro ovvero mediante versamento in apposito conto corrente postale. Le singole disposizioni dell'annessa tabella A stabiliscono i casi, nei quali il pagamento delle tasse sulle concessioni governative deve essere eseguito in uno dei modi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro per le finanze potra', essere variato il modo di pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla tabella allegato A.
Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 3 agosto 1962 · versione 0 su Normattiva