Art. 5 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)
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[1]Prenotazione a debito
[2]Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112. Art. 213 del testo unico sulle Imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
[3]Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'Amministrazione dello Stato, le Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. Le tasse per gli atti giudiziari compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 213 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed occorrenti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, sono ridotte a meta' e debbono essere prenotate a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore. Eguale beneficio compete ai consorzi, alle societa' ed enti morali, che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva