Art. 7 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

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[1]Esenzioni a favore delle societa' zolfifere

[2]Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112. Art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

[3]Ferme restando le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalle annesse tabelle A e B, e da speciali norme di legge, sono esenti da tassa tanto le societa' commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo. Cosi' pure le societa' estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo, godono, per tutta la durata del loro esercizio, di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi una agenzia generale e una rappresentanza.

Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-01;121~testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art7 · fonte su Normattiva