Art. 8 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

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[1]Esenzioni dai diritti di segreteria

[2]Art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

[3]Sono esentati dalle tasse di cui alla tabella B (diritti di segreteria), oltre gli atti per i quali speciali norme di legge prevedono la esenzione:

  • a)la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a L. 100, ai sensi dell'art. 8 della, legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dell'art. 8 della legge 29 giugno 1893, n. 347, sull'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni dovute al Demanio, al Fondo per il culto e al Fondo speciale di beneficenza e di religione nella citta' di Roma;
  • b)la stipulazione di atti per far constare della concessione di eseguire lavori nelle zone di servitu' militari;
  • c)tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali della "Opera Nazionale Emanuele Filiberto di Savoia" per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia.

Testo vigente dal 22 marzo 1961 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-01;121~testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art8 · fonte su Normattiva