Art. 2 — Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
Ai fini del presente testo unico:
- a)per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
- a-bis)per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del presente decreto;
- b)per "congedo di paternita' alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternita' nei casi previsti dall'articolo 28 del presente decreto;
- c)per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
- d)per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
- e)per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.
Testo vigente dal 13 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva