Art. 27-bis(Congedo di paternita' obbligatorio (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 2022 al 24 luglio 2025. Leggi il testo vigente →

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il congedo e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Testo vigente dal 13 agosto 2022 al 24 luglio 2025 · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art27bis · fonte su Normattiva