Art. 29(Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3

Per il congedo di cui all'articolo 27-bis e' riconosciuta per tutto il periodo un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo e' determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23. Per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Testo vigente dal 13 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art29 · fonte su Normattiva